Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Detrazione per oneri relativi all'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento, fino ad un massimo di 1.200 euro, degli oneri sostenuti dal contribuente per l'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono detraibili i premi relativi alle forme di assistenza sanitaria integrativa versati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea.
      3. Le forme di assistenza sanitaria integrativa di cui al comma 1 prevedono la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi a prestazioni mediche presso centri del Servizio sanitario nazionale e istituti di cura regolarmente autorizzati dalle competenti autorità in base ai requisiti di legge».